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COVID 19: IL DECRETO 10.04.2020

In vigore da martedì 14 aprile

Pubblichiamo in allegato il DPCM 10 aprile 2020 valido a partire dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020.

Il documento racchiude e riassume le disposizioni precedenti, pertanto dalla data di efficacia cessano di produrre effetti i DPCM 08.03.20, 11.03.20, 22.03.20 e 01.04.20, fatte salve disposizioni più restrittive adottate dalla Regione Veneto.

Ne evidenziamo alcuni punti principali:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. In ogni caso è fatto divieto alle persone fisiche di spostarsi o trasferirsi, con qualunque mezzo, in comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovino, se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta necessità ovvero per motivi di salute. Resta vietato anche lo spostamento verso abitazioni diverse rispetto a quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

b) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1.

c) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione . Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

d) gli esercizi commerciali non sospesi sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Viene raccomandata l’applicazione delle disposizioni dell’allegato 5, evidenziate in un articolo a parte.

e) Sono altresì sospese le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle rientranti nelle attività descritte dai codici ATECO elencati nell’allegato 3.

f) Le attività non sospese rispettano il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e parti sociali.  Per una consulenza sulla corretta applicazione del protocollo sono a disposizione gli uffici sicurezza Associativi.

g) Alle attività sospese è ammessa, previa comunicazione al Prefetto, la continuazione dell’attività nel caso esse siano funzionali al proseguimento di altre attività rientranti nell’allegato 3 e delle altre aziende di rilevanza strategica per l’economia nazionale. Nella comunicazione al Prefetto va indicata l’azienda cliente, il suo codice ATECO ed è consigliato allegare una comunicazione di richiesta “continuazione attività” da parte dell’azienda cliente stessa.

h) Alle attività sospese è ammesso comunque, sempre previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione di merci giacenti in magazzini nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

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