Confartigianato Imprese, il 6 aprile 2021, ha siglato con il Governo, l’INAIL e le altre parti sociali tra cui CGIL, CISL e UIL, la revisione del Protocollo sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro (in allegato).
Nello specifico sono
stati apportati dei minimi, quanto necessari, aggiornamenti al testo del
Protocollo nazionale del 24 aprile 2020, che fissano lo standard di adeguatezza
aziendale nell’adozione di misure anticontagio Covid-19 negli ambienti di
lavoro.
Al di là della conferma
di tutte le misure contenute nel precedente Protocollo del 24 aprile 2020,
le novità introdotte sono le seguenti:
- i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario;
- ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita la messa in atto di misure come distanziamento, mascherina chirurgica, ecc. per il contenimento del rischio di contagio dei passeggeri;
- in caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente per il tramite del medico competente;
- il datore di lavoro – con la collaborazione del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – deve tener conto, nell’organizzare le trasferte nazionali ed internazionali, delle diverse situazioni epidemiologiche dei luoghi di destinazione.
- a fronte della possibilità di effettuare i corsi di formazione obbligatori anche in costanza di pandemia, per l’esercizio di ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza è necessario il completamento dell’aggiornamento formativo nei termini di legge, venendo meno la precedente deroga
Rimane
confermato:
- il principio che il virus
SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Questo sta ad
indicare che non è necessario modificare il Documento di Valutazione
dei Rischi aziendali.
- le mascherine chirurgiche sono DPI e che in tutti i
casi di condivisione di ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, vanno
utilizzate come misura “minima”. Tale uso non è necessario per attività
svolte dal lavoratore in condizioni di isolamento.
- Per le imprese artigiane e le PMI
che applicano la bilateralità, il ruolo del comitato aziendale viene
assolto dai comitati territoriali come istituiti in Veneto dai vigenti
accordi.
In materia di
sorveglianza sanitaria, si stabilisce che:
- la sorveglianza sanitaria deve
tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche,
a condizione di rispettare le misure igieniche nazionali ed internazionali
vigenti, previa valutazione del Medico Competente sulla base
dell’andamento dell’epidemia sul territorio di riferimento;
- il Medico Competente, ove presente,
attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai fini della tutela dei
cosiddetti “lavoratori fragili”;
- il Medico Competente effettuerà la
visita medica precedente alla ripresa del lavoro per il reintegro
progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero
ospedaliero
A fronte di quanto sopra, ad integrazioni delle procedure già addottate, è necessario diffondere ai lavoratori la relativa informativa (in allegato).