A partire dal 1 novembre 2021 entra in vigore il DURC di congruità per ogni inizio lavori relativo ad un nuovo cantiere privato che comporti un valore complessivo dei lavori superiore a 70mila euro e per quello pubblico senza alcuna soglia minima.
Il sistema di verifica della congruità sul valore della manodopera impegnata per la realizzazione dell’opera edile rispetto a quello complessivo della stessa è stato introdotto per realizzare un’azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale, promuovendo l’emersione del lavoro irregolare attraverso l’utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un’effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi, sull’assunto che laddove si applicano correttamente i contratti di lavoro firmati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dove si gestiscono correttamente i subappalti vi siano anche le condizioni per lavorare in sicurezza in cantiere e garantire una corretta competizione tra le imprese del settore.
Le fonti sono :
La novità introdotta ricerca l’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Il D.M. per stabilire l’ambito di applicazione della novità rinvia a quanto stabilito nell’allegato X del D.lgs. 81/2008 e quindi riguarda tutte le imprese che operano nel settore edile per tutte le attività, costruzione strade incluse e comprese quelle affini.
Il soggetto deputato a rilasciare il Durc di congruità per il singolo cantiere è anche l’Edilcassa Veneto, insieme a tutte le alte casse edili del sistema nazionale CNCE, sulla base delle informazioni dichiarate dall’impresa principale/affidataria in relazione al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie.
Verificata la congruità, il Durc viene rilasciato prima dell’ultimo stato di avanzamento lavori nei lavori pubblici o prima del saldo finale nei privati . L’attestazione di congruità verrà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/ Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria (anche tramite l’assistenza degli uffici area lavoro del sistema Confartigianato o del consulente del lavoro) ovvero del committente.
Laddove non si raggiungano gli attuali indici di incidenza del costo della manodopera anche autonoma rispetto al totale dell’opera previsti nell’accordo del 10 settembre 2020 (QUI indici di congruità), scatta la presunzione di non congruità dell’impresa, tra cui anche l’ipotesi di impiego di lavoro irregolare.
Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/ Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
L’invito alla regolarizzazione da parte della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente nei confronti dell’impresa determina, alternativamente, le seguenti conseguenze:
Il controllo circa gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché dei dati relativi all’oggetto ed alla durata del contratto, dei lavoratori impiegati e delle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza (di competenza dell’Ispettorato del lavoro), sarà definito attraverso una convenzione che dovrà essere sottoscritta tra il Ministero del lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS, l’INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE).
Lo strumento informatico messo a punto per consentire di fari i calcoli di congruenza in base ai dati già in possesso presso le Cassa Edile/Edilcassa del territorio si chiama “Edliconnect”, raggiungibile anche tramite i sistemi informatici in uso nel dialogo ordinario di ciascuna ditta con le Casse/Edilcasse .
L’impresa affidataria principale/appaltatore dovrà censire il cantiere di riferimento assegnandogli il codice univoco di cantiere che sarà poi gestito anche da tutti gli altri subappaltori che eventualmente contribuiscono alle attività nel cantiere.
Per ottenere la regolarità di cantiere ciascuna impresa coinvolta da quella affidataria, con il supporto dei servizi associativi o del proprio consulente, dovrà indicare nella denuncia mensile alla Cassa Edile/Edilcassa il numero di ore lavorate in quel cantiere dai propri dipendenti o, in proprio se lavorate da titolari, soci o lavoratori autonomi, abbinandole al codice univoco assegnato.
In allegato la guida per la registrazione in Edilconnect e l’inserimento del cantiere
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